Il codice dei contratti pubblici – Quanta sofferenza

Sempre più al centro del dibattito tecnico e politico il D. Lgs. 50/2016.

L’inizio della campagna elettorale mette l’ANAC al centro della discussione, individuata da alcuni come fonte di alimentazione della burocrazia, fino a paventare la possibilità di abolirla.

L’insurrezione del Presidente, che in una intervista ha dichiarato che l’Istituzione da egli presieduta “… nasce da un’idea moderna, e cioè che la corruzione vada combattuta non solo dopo, con il giudice penale, ma anche prima, con la prevenzione …” auspicando poi che “… la prossima campagna elettorale non metta in discussione questo principio…”, ha già visto un parziale dietro front nell’ammettere che “… spesso la burocrazia si nasconde dietro di noi per non decidere …”.

Ma chi è che crea la burocrazia? E quale è il prezzo da pagare in termini di burocrazia all’obbligo di trasparenza?

Un esempio…

Il comma 1102 (sic!) dell’art. 1 della legge Finanziaria 2018, stabilisce l’obbligo, in caso di subappalto, al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, di assicurare la pubblicità delle gare attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, poi aggiungendo “… così come previsto dalla normativa vigente…”.

Chissà se gli operatori della Pubblica Amministrazione sentivano il bisogno di questo ulteriore adempimento, anche se, riflettendoci, sorge una domanda: si tratta di un nuovo adempimento?

Non c’era già l’obbligo di pubblicare gli avvisi di preinformazione, la documentazione di gara (bandi, capitolati etc.), i curricula dei componenti della commissione giudicatrice, il provvedimento di indizione della gara, il provvedimento di aggiudicazione, il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, il provvedimento di ammissione dei concorrenti all’esito dell’apertura della busta A, il resoconto della gestione finanziaria al termine di esecuzione del contratto, i pagamenti nel corso di esecuzione dell’appalto, i provvedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione, cioè tutto ciò che riguarda un contratto pubblico?

E allora quale è la ratio di questa norma?

Alcuni autorevoli commentatori hanno sollevato più di una perplessità in merito, evidenziando che la dicitura “in caso di subappalto” sia la discriminante in base alla quale è stato introdotto tale obbligo, con il fine recondito di voler ulteriormente demonizzare un istituto già visto come la causa delle principali patologie della fase di esecuzione dei contratti pubblici, ma che, invece, ad una lettura positiva, nasce proprio per favorire la specializzazione nella esecuzione delle lavorazioni e l’apertura del mercato a chi, altrimenti, ne rimarrebbe escluso.

Ed allora, il dubbio che sovviene agli addetti ai lavori è che l’equazione “aumento gli adempimenti così riduco la corruzione” sia solo un ulteriore tentativo di spostare i problemi dalla fase precontrattuale alla fase esecutiva, creando, involontariamente (?!?), una serie di situazioni nelle quali l’appaltatore, nonostante il fatto che il contratto venga unilateralmente scritto dal Committente, prevale sempre…

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